Normative
Sicurezza e Certificazioni
Suono e Immagine si avvale di personale dipendente all’azienda in regola con le normative del lavoro e della sicurezza, come facilmente attestabile dal P.O.S. che puntualmente rilasciamo ad ogni lavoro.
In talune occasioni e dove ci è permesso, Suono e Immagine si avvale della collaborazione di personale in subappalto, sempre indicandolo nel POS e verificandone tutti i requisiti sulla sicurezza e regolarità.
Ci preme evidenziare questi aspetti, perché nei cantieri dove svolgiamo attività di installazione fissa queste disposizioni per osservate e controllate, mentre nel settore degli eventi - che detiene i massimi coefficienti di complessità e pericolosità- - non è difficile purtroppo riscontare posizioni lavorative irregolari sotto l’aspetto di CCNL, previdenza e sicurezza.
In generale un evento è assimilabile ad un luogo di cantiere di cui al Dlgs 81 (Decreto sul Lavoro) dove la sicurezza deve essere considerata al primo posto, mentre in determinate situazioni, l'evento diviene un effettivo cantiere soggetto al Titolo IV del Dlgs 81 (Decreto Palchi del 22/07/14).
Dichiarazione di Conformità D.M. 37/08
Abilitazione non da tutti
La legge 37/08 ex 46/90 stabilisce che un impianto elettrico o elettronico può essere realizzato solo da imprese abilitate da apposito albo presso le Camere di Commercio, con obbligo di rilascio al termine dell’installazione la specifica Dichiarazione di Conformità.
L’abilitazione tecnica può essere relativa alla lettera A della legge, ovvero tutti gli impianti elettrici a tensione 220Volt o superiore, oppure limitatamente alla lettera B, ovvero gli impianti elettronici a bassa tensione, praticamente dove non c’è distribuzione di corrente elettrica.
Nel caso di una installazione temporanea come ad esempio per un palco per un evento, dove di fatto avviene la distribuzione elettrica anche di sistemi elettronici (audio, video), la legge 37/08 nonché la Circolare Vigili del Fuoco 1212/2009 precisa l’obbligo di emissione di Dichiarazione di Conformità da imprese abilitate di cui alla lettera A.
Il committente sul quale ricadono tutte le responsabilità del caso in caso di affidamento a imprese non abilitate alla lettera A, può facilmente ricontrarne i requisiti da semplice visura camerale.
Suono e Immagine è iscritta all’albo delle imprese abilitata alla legge 37/08 presso la Camera di Commercio di Ferrara al n° 49228, sia per la lettera A che per la lettera B.
Il Corretto Montaggio
In caso di eventi, Suono e Immagine è abilitata al montaggio di strutture come palchi, tralicci in americana, impianti audio e video, rilasciando al termine dell’installazione la Dichiarazione di Corretto Montaggio.
Anche in questo caso il committente può verificare la presenza di tali abilitazioni da visura camerale.
Tutti i palchi di Suono e Immagine hanno collaudo annuale come prescritto.
Certificazioni Allegate
Alle Dichiarazioni di Conformità 37/08 sono obbligatoriamente da allegarsi la relazione delle tipologie dei materiali, schema, visura camerale attestante le abilitazioni tecniche.
Inoltre sono spesso richieste dagli uffici permessi le varie certificazioni CE, schemi e Certificati di Collaudo per le quali Suono e Immagine mantiene disponibili ed aggiornate.
Come a volte erroneamente interpretato, le certificazioni senza la Dichiarazione di conformità non sono sufficienti, in quanto le dotazioni anche se certificate vanno assemblate e montate con cognizione di causa, come da abilitazione camerale.
Tulps Artt. 68 e 69, DM 19/08/1996
Tutti gli eventi sono regolati dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza (Articoli 68 e 69), che stabilisce il rilascio di uno specifico permesso da richiedere alle polizie locali.
Il permesso prescrive quando normato dal DM 96, ovvero una serie di norme, certificazioni e dichiarazioni a cura di tecnici abilitati, come ad esempio uscite di sicurezza, disposizione sedie, estintori, transenne, presidi sanitari, luci di emergenza, collaudi, schemi, relazioni tecniche, carichi sospesi, ecc, per le quali Suono e Immagine è in grado di fornire in modo preciso e completo.
Le responsabilità
Al fine di fornire informativa utile a tutelare il nostro cliente, si ricorda che il committente rimane sempre ed in ogni caso il responsabile legale per quanto riguardano le posizioni lavorative e la sicurezza sia che si tratti di un impianto che di un evento..
La mancanza delle disposizioni sopra contenute, come ad esempio la Dichiarazione DM 37/08, fa ricadere le responsabilità che deve essere del tecnico installatore, sul committente, ovvero in caso di evento, sull'organizzazione ovvero sul suo responsabile legale (Amministratore Delegato, Presidente, Sindaco) oltre al fatto che si mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini come la legge ha voluto preservare.